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STATUTO DELLA SOCIETA’

AGGIORNATO AL 30/06/2024

LA SOCIETA’, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ PSICO-SOCIO-SANITARIE E PSICHIATRICHE, POTRA’:

OPERARE NELL’AMBITO DEI SERVIZI SANITARI E DEI SERVIZI SOCIALI, SIA DIRETTAMENTE CHE IN CONVENZIONE;

PROVVEDERE ALL’ISTITUZIONE DI COMUNITA’ TERAPEUTICHE, RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE, CENTRI DIURNI, CASA PER ANZIANI, DAY HOSPITAL, POLIAMBULATORI DA GESTIRE DIRETTAMENTE O IN CONVENZIONE, INCLUSA L’ASSISTENZA DOMICILIARE ED OGNI ALTRO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO;

STIPULARE CONVENZIONI CON LO STATO, REGIONI, PROVINCIE, COMUNI, AA.SS.LL., ENTI PUBBLICI E PRIVATI; FORNIRE AGLI ENTI ED AGLI OPERATORI, CHE SI OCCUPANO DI PROBLEMI SANITARI E SOCIALI, COLLABORAZIONE, CONSULENZE, PERSONALE SPECIALIZZATO E MEZZI TECNICI;

ORGANIZZARE E GESTIRE, DIRETTAMENTE O IN CONVENZIONE, CORSI DI FORMAZIONE ED ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE SANITARIO, SOCIO-SANITARIO ED OPERATORI SOCIALI;

PROMUOVERE E GESTIRE INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL MANTENIMENTO DEI LEGAMI DELLA PERSONA IN STATO DI SOFFERENZA CON IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE E CON IL CONTESTO SOCIALE E QUELLI UTILI PER UN POSSIBILE REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO;

ORGANIZZARE E GESTIRE ATTIVITA’ CULTURALI, SOCIO-EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO, SIA ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO DELLE PROPRIE STRUTTURE;

GESTIRE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE DA ADIBIRE ANCHE AL TURISMO SOCIALE NONCHE’ STRUTTURE FINALIZZATE AL BENESSERE FISICO E PSICOFISICO DEGLI UTENTI. PER LE PRESTAZIONI ED I SERVIZI AVENTI ATTINENZA CON LA LIBERA PROFESSIONE SARA’ DI VOLTA IN VOLTA NOMINATO UN PROFESSIONISTA, REGOLARMENTE ISCRITTO NEGLI APPOSITI ALBI PREVISTI DAI VIGENTI ORDINAMENTI PROFESSIONALI, IL QUALE ASSUMERA’ AI SENSI DI LEGGE LA PIENA E PERSONALE RESPONSABILITA’ DEL LAVORO EFFETTUATO.

 

TUTTE LE ATTIVITA’ DEBBONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L’ESERCIZIO

PER IL PERSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA’ POTRA’:

  • DARE E RICEVERE MANDATI DI RAPPRESENTANZA ED AGENZIE;
  • ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO E NATURA, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE IN ALTRE SOCIETA’ DI QUALSIASI TIPO E NATURA, ASSOCIAZIONI E RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESE E CONSORZI, E CIO’ A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO ED A CONDIZIONE CHE LA MISURA E L’OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE NON MODIFICHINO SOSTANZIALMENTE L’OGGETTO DETERMINATO NELLO STATUTO;
  • PARTECIPARE ED ASSUMERE APPALTI INDETTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER PRESTAZIONI DI QUALSIASI TIPO E NATURA INERENTI L’OGGETTO SOCIALE;
  • ACQUISTARE, VENDERE, LOCARE O CONDURRE IN LOCAZIONE, NOLEGGIARE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE ATTREZZATURE, IMPIANTI, MACCHINARI, VEICOLI E QUALSIASI ALTRO BENE IMMOBILE E MOBILE;
  • ACQUISIRE ED UTILIZZARE COMMERCIALMENTE LICENZE, MARCHI E BREVETTI;
  • PRESTARE FIDEIUSSIONI ED OGNI ALTRA FORMA DI GARANZIA ANCHE IPOTECARIA NEL RISPETTO DELLE INDEROGABILI NORME IN MATERIA, ESCLUSI AVALLI, FIDEJUSSIONI E GARANZIE DI OGNI GENERE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE, PER OBBLIGAZIONI DI TERZI ANCHE NON SOCI;
  • CONTRARRE PRESTITI E MUTUI IN GENERE;
  • COMPIERE IN PROPRIO O DELEGARE A TERZI TUTTE LE OPERAZIONI FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE.
  • NELL’AMBITO DEL SUO OGGETTO LA SOCIETA’ POTRA’ PARTECIPARE IN ALTRE IMPRESE O SOCIETA’ AVENTI AFFINITA’ O SCOPO ANALOGO O COMUNQUE CONNESSO ALL’OGGETTO SOCIALE.
  • PER IL MIGLIOR CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA’ POTRA’ COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE IMMOBILIARE, MOBILIARE, COMMERCIALE RITENUTA IDONEA AL RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI FINI.
  • POTRA’ INOLTRE COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE UTILI O NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE MA NON IN MODO PREVALENTE NE’ NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
  • LA SOCIETA’ POTRA’ ACCEDERE A TUTTE LE PROVVIDENZE ED AGEVOLAZIONI, ANCHE DI NATURA FISCALE E PREVIDENZIALE, PREVISTE DA LEGGI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARIE, EMANATE OD EMANANDE.

L’ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’.

IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO’ DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU’ DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL’ART.2381 C.C. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL’ART.2475, COMMA QUINTO C.C.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU’ AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL’ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE TRA LORO.

NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

QUALORA L’AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU’ AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL’OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL’OPPOSIZIONE SONO I SOCI.

L’AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU’ AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL’ATTO DI NOMINA.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE SPETTA AL LIQUIDATORE O AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI E AGLI EVENTUALI ALTRI COMPONENTI ILCOLLEGIO DI LIQUIDAZIONE CON LE MODALITA’ E I LIMITI STABILITI IN SEDE DI NOMINA